Testo Unico›Capo II
Art. 74
Art. 1 [64] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
In vigore dal 8 mag 1928
In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.
Può anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo Ente di cultura avente i requisiti di cui all', promuovendo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.
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