Testo UnicoCapo II

Art. 78

Art. 1 [68] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
Le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti delegati non sono sottratte alla vigilanza e all'ispezione delle competenti autorità scolastiche governative e comunali.
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