Testo UnicoCapo II

Art. 77

Art. 1 [67] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli Enti delegati e le autorità scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto è disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate. A tal fine verrà trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 20.000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'. Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli Enti delegati, di cui agli , il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di comandare, presso i detti enti, di mano in mano che se ne presenti la necessità, Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30. Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando. Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli Enti delegati, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per ciò la carriera di questi sia interrotta.
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