Testo Unico›Capo II
Art. 66
26 / 276Art. 55 e 56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.
Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.
La scuola classificata è affidata di regola ad un insegnante di ruolo.
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