Titolo V
Art. 37
In vigore dal 20 ott 1927
Il Ministro per le finanze può ordinare ispezioni presso gli Uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A. C. I., incaricandone funzionari del Ministero o delle Intendenze di finanza.
I predetti funzionari, compiuta l'ispezione, ne riferiscono i risultati ai Procuratori generali presso le Corti di appello nella cui giurisdizione sono compresi gli Uffici dell'A. C. I. ispezionati, per quanto si attiene alla competenza dei Procuratori generali medesimi, a tenore delle disposizioni del presente decreto.
I Procuratori generali presso le Corti di appello comunicano alla Direzione generale dell'A. C. I. i rilievi relativi alla tenuta del pubblico registro ai quali abbiano dato luogo le ispezioni di cui al presente ed al precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-37