Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 20 ott 1927
Trascorse 24 ore dall'ordine di requisizione degli autoveicoli, le sedi provinciali dell'A. C. I., comprese nei territori ai quali è esteso l'ordine di requisizione, non possono eseguire l'iscrizione di privilegi, nè l'annotazione di atti di alienazione degli autoveicoli o di trasferimento di privilegi sugli stessi. Tale divieto resta fermo, sinchè non sia revocato con disposizione del Ministro per la guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-32