Titolo V

Art. 34

In vigore dal 20 ott 1927
Se presso uno stesso Ufficio provinciale dell'A. C. I. più funzionari siano incaricati della tenuta del pubblico registro, la Direzione generale dell'A. C. I. notifica alla competente Procura del Re quale di essi disimpegni le funzioni di capo del servizio. Questi ha la direzione e la responsabilità dell'Ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-34

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