Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 20 ott 1927
Nei casi di requisizione definitiva di un autoveicolo, le competenti Commissioni di requisizione non possono emettere il buono di pagamento dell'indennità, a chiunque essa debba essere attribuita, se dagli interessati non venga esibito un certificato, di data posteriore all'ordine di requisizione generale o parziale, rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'A. C. I. presso il quale l'autoveicolo è iscritto, da cui risulti che l'autoveicolo non è gravato da privilegi.
Se il predetto certificato non venga esibito o se da esso risulti l'esistenza di vincoli di privilegio sull'autoveicolo requisito, la somma costituente l'indennità di requisizione è depositata alla Cassa depositi e prestiti.
Le azioni che, in forza di diritti risultanti dalle iscrizioni e annotazioni nel pubblico registro, potevano essere esperite sull'autoveicolo requisito, devono, dopo la requisizione, avere per oggetto l'indennità di requisizione, depositata ai termini del comma precedente.
La restituzione dei depositi, in mancanza di accordo fra le parti, è ordinata con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-31