Titolo V

Art. 35

In vigore dal 20 ott 1927
Gli Uffici provinciali dell'A. C. I., per quanto concerne il funzionamento del pubblico registro automobilistico, devono rimanere aperti al pubblico per il numero di ore settimanali che viene determinato dal Procuratore generale del Re presso la Corte di appello competente, sentita la Direzione generale dell'A. C. I. L'orario di ufficio può essere variato, su istanza delle singole sedi provinciali, con la autorizzazione del Procuratore generale del Re, fermo rimanendo il numero complessivo delle ore settimanali di apertura, di cui al comma precedente. Dell'orario di ufficio è data notizia al pubblico mediante avviso, permanentemente esposto, in luogo visibile, nella sede provinciale dell'A. C. I. I funzionari dell'A. C. I. non possono ricevere alcuna domanda di iscrizione o di annotazione nei pubblici registri, fuori delle ore in cui l'Ufficio è aperto al pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-35

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