Titolo V
Art. 33
In vigore dal 20 ott 1927
La Direzione generale dell'A. C. I. comunica al Procuratore generale del Re presso la Corte di appello i nomi delle persone alle quali intende di affidare la tenuta del pubblico registro nei singoli Uffici provinciali compresi nella giurisdizione della Corte medesima.
Il Procuratore generale, assunte informazioni sulla condotta morale e politica delle persone designate, può, senza dichiararne il motivo, non consentire alla designazione.
Se la designazione sia approvata, ne è dato avviso al Procuratore del Re territorialmente competente, che invita il designato alla prestazione del giuramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-33