Titolo V

Art. 36

In vigore dal 20 ott 1927
Agli effetti della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro automobilistico i Procuratori generali del Re possono eseguire, od ordinare che siano eseguite dai dipendenti Procuratori del Re, ispezioni ai registri negli Uffici dell'A. C. I. compresi nel territorio di loro giurisdizione. Le ispezioni possono essere eseguite, di loro iniziativa, dai Procuratori del Re nelle sedi comprese nella loro giurisdizione. Essi possono delegare, in ogni caso, un loro sostituto. I Procuratori del Re devono effettuare almeno una ispezione all'anno. L'Ufficio dell'A. C. I. è tenuto ad esibire al Procuratore generale od al Procuratore del Re che compie l'ispezione, anche i fascicoli dei titoli e delle note riferentisi agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro. Il funzionario procedente certifica dell'eseguita ispezione apponendo la propria firma a margine dell'ultimo foglio posto in uso di ciascun volume in corso dei pubblici registri. Delle eseguite ispezioni il Procuratore del Re invia relazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che la trasmette al Ministero della giustizia, con le proprie osservazioni, presi i provvedimenti di sua competenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-36

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