Titolo V
Art. 41
In vigore dal 20 ott 1927
Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell' del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si osservano le disposizioni stabilite dagli articoli 152 a 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-41