Titolo V
Art. 42
In vigore dal 20 ott 1927
I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si trovino immatricolati secondo il sistema di individuazione stabilito dal R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, devono provvedere all'iscrizione degli autoveicoli stessi, presso la competente sede provinciale dell'A. C. I., entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.
I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, al momento dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, non si trovino immatricolati secondo il sistema di individuazione stabilito dal R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, provvederanno all'iscrizione degli autoveicoli stessi nel pubblico registro automobilistico, secondo le modalità prescritte dal R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e nel presente decreto, non oltre il 30° giorno successivo a quello in cui avranno ottenuto la nuova immatricolazione degli autoveicoli secondo il sistema di individuazione stabilito nel R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-42