Titolo V

Art. 44

In vigore dal 20 ott 1927
Entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il creditore, a cui favore sia stato costituito in pegno l'autoveicolo stesso, deve provvedere all'iscrizione del proprio credito, ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436. Qualora, nel termine sopraindicato, il creditore si trovi nella impossibilità di produrre il titolo costitutivo del pegno, può chiedere che venga fatto annotamento, nel pubblico registro, della presentazione della domanda d'iscrizione del proprio credito, producendo, non oltre il termine di giorni 15 successivi alla data dell'annotamento, la prova di avere notificato al debitore citazione a comparire davanti alla competente autorità giudiziaria, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Se il creditore avrà omesso di uniformarsi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero se, nel termine di un anno successivo alla data dell'annotamento della domanda di iscrizione, non avrà prodotto all'Ufficio dell'A. C. I. il titolo occorrente per l'iscrizione definitiva del credito, il privilegio derivante dal pegno sull'autoveicolo non sarà opponibile ai terzi, che avessero acquistato la proprietà o diritti di privilegio sull'autoveicolo stesso e li avessero fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro, ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-44

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