Art. 41
Titolo V

Art. 41

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In vigore dal 20 ott 1927
Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell' del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si osservano le disposizioni stabilite dagli articoli 152 a 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.
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