Titolo II
Art. 25
In vigore dal 20 ott 1927
Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel pubblico registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere dal titolare della licenza di circolazione la consegna del relativo foglio complementare, per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul pubblico registro del privilegio, o, rispettivamente, del trasferimento di esso.
Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare, il competente Ufficio dell'A. C. I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta.
Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'Ufficio dell'A. C. I. informa la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare.
La Prefettura provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'Ufficio dell'A. C.
I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A. C. I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall' del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-25