Titolo II
Art. 21
In vigore dal 20 ott 1927
Gli Uffici provinciali dell'A. C. I. sono tenuti a consentire alle autorità militari, senza alcun corrispettivo, l'ispezione dei pubblici registri automobilistici, per tutto quanto possa occorrere, a giudizio delle autorità militari stesse, ai fini di eventuali requisizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-21