Titolo II
Art. 17
In vigore dal 20 ott 1927
Se dal titolo che dà luogo al privilegio od al trasferimento di esso, non risulti, in modo certo, identificato l'autoveicolo che ne è oggetto, deve essere unita al titolo una descrizione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero della licenza di circolazione, di quello del telaio e di quello del motore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-17