Titolo II
Art. 15
In vigore dal 20 ott 1927
Se a rappresentazione del credito privilegiato, debitamente iscritto nel pubblico registro, il debitore rilasci a favore del creditore una o più cambiali, queste conterranno il riferimento al R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e la dichiarazione che il credito è garantito su di un autoveicolo, con l'indicazione della sede provinciale dell'A. C. I. presso la quale il credito si trova iscritto, nonché del volume e del foglio di questo in cui l'iscrizione è seguita.
La girata delle cambiali di cui al comma precedente produce il trasferimento del privilegio sull'autoveicolo a favore del giratario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-15