Titolo II
Art. 16
In vigore dal 20 ott 1927
Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi, alla loro riduzione o alla loro cancellazione, ovvero alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore o alla costituzione in pegno del credito iscritto, debbono essere prodotte all'Ufficio provinciale dell'A. C. I., oltre al foglio complementare della licenza ed al titolo, in originale o in copia autentica, due note contenenti:
1° il nome, il cognome, la paternità e la residenza della persona a cui istanza l'annotazione deve essere eseguita;
2° il nome, il cognome, la paternità e la residenza del debitore;
3° l'indicazione del credito a cui la formalità si riferisce ed il suo ammontare;
4° il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo;
5° la natura e la data del titolo in base al quale l'annotazione viene richiesta, con l'indicazione degli estremi della registrazione agli effetti della legge di registro, nel caso previsto dall' del R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436;
6° il numero del volume del pubblico registro ed il foglio di esso in cui l'autoveicolo si trova iscritto.
Il funzionario dell'A. C. I. esegue l'annotazione nel pubblico registro, indicando la data e la natura del titolo in base al quale essa si effettua, nonché il giorno della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione sul pubblico registro.
Nelle singole annotazioni è fatto richiamo al numero sotto il quale si trova registrata l'iscrizione del privilegio a cui le annotazioni medesime si riferiscono.
La cifra indicante l'ammontare del credito privilegiato a cui le annotazioni si riferiscono, scritta nell'apposita colonna del foglio del pubblico registro, è sottolineata con una linea punteggiata in inchiostro rosso, in caso di riduzione, e con una linea continua in inchiostro rosso, nel caso di cancellazione del privilegio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-16