Art. 17
Titolo II

Art. 17

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In vigore dal 20 ott 1927
Se dal titolo che dà luogo al privilegio od al trasferimento di esso, non risulti, in modo certo, identificato l'autoveicolo che ne è oggetto, deve essere unita al titolo una descrizione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero della licenza di circolazione, di quello del telaio e di quello del motore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-17