Titolo II

Art. 26

In vigore dal 20 ott 1927
Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro: a) gli autoveicoli appartenenti alle Case e Corti delle LL. MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. i Reali Principi; b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede; c) gli autoveicoli appartenti ai Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano; d) gli autoveicoli in uso permanente dei Corpi armati dello Stato; e) gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni civili dello Stato; f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo