Titolo II
Art. 26
26 / 48In vigore dal 20 ott 1927
Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro:
a) gli autoveicoli appartenenti alle Case e Corti delle LL. MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. i Reali Principi;
b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;
c) gli autoveicoli appartenti ai Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;
d) gli autoveicoli in uso permanente dei Corpi armati dello Stato;
e) gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni civili dello Stato;
f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-26