Titolo III
Art. 29
In vigore dal 20 ott 1927
Qualora il Pretore, che abbia emesso decreto di vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio e sottoposto a sequestro, deliberi, sulla opposizione di alcuna delle parti, che l'esecuzione del decreto debba rimanere sospesa sino all'esito della lite, la competenza ad emettere gli eventuali provvementi in ordine alla continuazione o alla revoca del sequestro dell'autoveicolo spetta all'autorità competente a decidere la lite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-29