Titolo VI
Art. 61
In vigore dal 23 ago 1927
Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-61