Titolo VI
Art. 59
In vigore dal 23 ago 1927
Nei territori indicati nell', chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, semprechè ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-59