Titolo VI
Art. 56
In vigore dal 23 ago 1927
Nei territori indicati nell', le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-56