Titolo V

Art. 51

In vigore dal 23 ago 1927
Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale è punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato. Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-51

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