Titolo IV
Art. 48
In vigore dal 23 ago 1927
Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.
Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di L. 10.
Sono parimenti soggette al diritto fisso di lire dieci tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.
L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-48