Titolo II

Art. 43

In vigore dal 23 ago 1927
La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-43

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