Titolo II
Art. 38
In vigore dal 23 ago 1927
Il Concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.
Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato.
L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.
In caso di inosservanza nè ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-38