Titolo II

Art. 35

In vigore dal 23 ago 1927
Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-35

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