Titolo II
Art. 40
In vigore dal 23 ago 1927
Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:
1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-40