Titolo II

Art. 42

In vigore dal 23 ago 1927
Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche. Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-42

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