Titolo II

Art. 44

In vigore dal 23 ago 1927
Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi. Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'. Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-44

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