Titolo IV

Art. 49

In vigore dal 23 ago 1927
Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione. Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-49

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