Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 23 ago 1927
Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.
Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-49