Titolo IV

Art. 50

In vigore dal 23 ago 1927
Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica. In tal caso, i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni. Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni. Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti. I ricorsi contro le basi del reparto sono decisi dal tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-50

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