Titolo VI

Art. 53

In vigore dal 23 ago 1927
Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza. Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, semprechè anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-53

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