Titolo VI

Art. 57

In vigore dal 23 ago 1927
Le concessioni confermate o accordate in virtù degli , sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-57

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