Titolo VI

Art. 62

In vigore dal 23 ago 1927
Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue, non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-62

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