Titolo VI
Art. 64
In vigore dal 23 ago 1927
Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.
Nulla è innovato:
a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;
b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.
Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-64