Titolo VI
Art. 63
In vigore dal 23 ago 1927
Le coltivazioni di giacimenti di sostanze, che, per effetto dell', entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-63