Titolo I

Art. 2

In vigore dal 18 apr 1993
Le lavorazioni indicate nell' si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose; c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas. Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: a) delle torbe; b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell' e non compresi nella prima categoria.

Note all'articolo

  • Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 3/04/1993, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'olivina e' inserita tra le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria di cui al presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-2

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