Titolo II
Art. 6
In vigore dal 23 ago 1927
Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-6