Titolo II

Art. 11

In vigore dal 23 ago 1927
Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione, può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e semprechè i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti. Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-11

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