Titolo II
Art. 14
In vigore dal 15 dic 1994
Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382.
Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto è disposto dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-14