Titolo II

Art. 19

In vigore dal 23 ago 1927
I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-19

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