Titolo II

Art. 20

In vigore dal 23 ago 1927
Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti. L' inadempimento all' obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-20

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