Titolo II

Art. 15

In vigore dal 15 dic 1994
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382. Possono farsi più concessioni alla stessa persona. Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-15

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