Art. 15
Titolo II

Art. 15

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In vigore dal 15 dic 1994
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382. Possono farsi più concessioni alla stessa persona. Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-15